Prevenzione della Corruzione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. a)
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.
Obblighi normativi
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
- Atti di accertamento delle violazioni
Documenti
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) E APPROVAZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)
- PIAO_POLA [.pdf 5,96 Mb - 06/10/2022]
Whistleblowing
Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna).
Dipendenti e soggetti esterni possono segnalare compilando il modulo, predisposto dall’Autorità nazionale anticorruzione, online alle pagine seguenti:
Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna).
Dipendenti e soggetti esterni possono segnalare compilando il modulo, predisposto dall’Autorità nazionale anticorruzione, online alle pagine seguenti:
Ultimo aggiornamento pagina: 15/07/2024 16:23:26
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