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Unioni Civili

Nome Descrizione
Ufficio Servizi Certificazione e Comunicazione
Responsabile Natascia Tampieri
EMail: urp@comune.budrio.bo.it
Descrizione Cos'è:
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. Entra in vigore il 5 giugno 2016.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali.

Unioni civili :
Al fine della costituzione di un Unione Civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso possono fare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile di un Comune di loro scelta.
Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:
a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione, precisate nell'art. 1, comma 4, della legge 76/2016.
Della richiesta viene redatto apposito processo verbale, sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile e da entrambe le parti, nel quale si dà atto anche della data fissata per la costituzione dell'unione.
L'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti in sede di verbale entro 15 giorni, dopo i quali, in caso di esito positivo, potrà essere ricevuta la dichiarazione costitutiva dell'unione. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente dalle parti e alla presenza di due testimoni e verrà registrata nell’archivio dello stato civile mediante iscrizione nel registro delle unioni civili.
Lo straniero che vuole costituire un'unione civile, deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di costituzione dell'unione civile, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giuste le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
E’consentito alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto (anteposto o posposto) al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato con la conseguente variazione dei dati anagrafici e del codice fiscale.

A chi è destinato:
Tutti i cittadini italiani o stranieri maggiorenni in possesso dei requisiti prescritti
La legge prevede che vi siamo due incontri con coloro che intendono costituire un’Unione Civile : nel primo viene sottoscritto il verbale di richiesta e nel secondo viene redatto e sottoscritto l’atto di dichiarazione costitutiva dell’Unione Civile.
Nel nostro comune è previsto inoltre un primo contatto informativo, su appuntamento (051/6928236) in cui vengono fissate le date e le modalità dei successivi incontri.

Modalità di Attivazione:
A domanda

Come si richiede :
Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Stato civile.

Spese a carico dell'utente:
il servizio è garantito gratuitamente per i cittadini residenti che scelgono di utilizzare la sala consiliare nell'ambito dei seguenti giorni ed orari standard:
martedì, mercoledì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
La celebrazione è invece a pagamento:
- sempre in caso di matrimonio di non residenti
- per i residenti che scelgono sale diverse o la sala consiliare in giorni/orari diversi da quelli standard.
Le tariffe sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e sono le stesse previste per i matrimoni civili.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Tramite bonifico bancario

Note:
- Diritti e Doveri:
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
¦l’obbligo di assistenza morale e materiale;
¦l’obbligo di coabitazione;
¦l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
¦l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Diritto successorio: riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

- Impedimento o nullità e scioglimento
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
Provv finale Servizi Certificazione e Comunicazione
Richiesta informazioni Servizi Certificazione e Comunicazione
Termine /
Silenzio-Assenso 0
Responsabile inerzia Maurizio Mazzanti
EMail: sindaco@comune.budrio.bo.it
Riferimenti Normativi /
Pdf