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Tesserino di caccia

Nome Descrizione
Ufficio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe
Responsabile Natascia Tampieri
EMail: urp@comune.budrio.bo.it
Descrizione Cos'è:
Tesserino obbligatorio per l'esercizio dell'attività di caccia che ha la validità della stessa durata della stagione venatoria, stabilita dalla Regione e dalla Provincia.

Chi può richiederlo:
-Per il rilascio del tesserino venatorio occorre aver superato l’esame d’idoneità e avere ottenuto il rilascio del porto di fucile ad uso caccia da parte della Questura.
-Occorre essere residenti nel Comune di Budrio

Modalità di Attivazione:
A domanda

Come si richiede :
Dal 2005 il rilascio del tesserino si effettua tramite collegamento diretto alla rete informatica della Regione Emilia Romagna.

Documentazione rilasciata:
Tesserino di caccia

Validità documentazione rilasciata:
Il tesserino ha validità per la stagione venatoria in corso

Note:
A PARTIRE DALLA STAGIONE VENATORIA 2008/2009, E’ FATTO OBBLIGO DI:
RICONSEGNARE IL TESSERINO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA ANNUALE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 MARZO DI OGNI ANNO .

IN MANCANZA OCCORRE COPIA DELLA DENUNCIA AI CARABINIERI (ENTRO IL 31 MARZO).
SONO ACCETTATI E REGISTRATI TESSERINI ANCHE OLTRE TALE DATA, MA LA LEGGE REGIONALE PREVEDE CHE IL CACCIATORE INCORRA IN SANZIONI.

In caso di smarrimento o deterioramento è previsto il rilascio di un duplicato
Per lo smarrimento occorre presentare denuncia al Comando dei Carabinieri.
Una copia della denuncia va presentata all’ufficio Urp per il rilascio del duplicato
Provv finale URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe
Richiesta informazioni URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe
Termine /
Silenzio-Assenso 0
Pagamento SI
Responsabile inerzia Filomena Iocca
Telefono: 051.6928219
EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it
Documenti - Tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta. In mancanza occorre la denuncia di smarrimento o di furto presentata al Comando dei Carabinieri
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si dichiara:
- Il possesso del porto di fucile ad uso Caccia rilasciato dalla Questura e in corso di validità
- l’avvenuto versamento della Tassa di Concessione governativa per il rinnovo della licenza di caccia della olizza Assicurativa prevista per legge ed obbligatoria

SE L’ESERCIZIO DELLA CACCIA E’ SVOLTO IN AMBITO TERRITORIALE (A.T.C.):
- L’avvenuto versamento della tassa di Concessione Regionale della quota di iscrizione agli A.T.C. (Ambiti Territoriali Caccia)
LE TASSE GOVERNATIVE e quelle REGIONALI decorrono dal giorno del rilascio del porto di fucile ed hanno validità 365 giorni.
la dichiarazione deve includere anche l'eventuale esercizio venatorio esclusivamente in azienda venatoria.
Riferimenti Normativi Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.
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