Separazioni e divorzi di fronte all'Ufficiale di Stato Civile
Nome | Descrizione |
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Ufficio | Servizi Certificazione e Comunicazione |
Responsabile | Natascia Tampieri EMail: urp@comune.budrio.bo.it |
Descrizione | Cos'è: L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Chi può richiederlo: COMPETENTE A RICEVERE L'ACCORDO E' IL COMUNE DI : - Celebrazione del matrimonio in forma civile - Celebrazione del matrimonio in forma religiosa - Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero) - Residenza di uno dei coniugi A chi è destinato: La legge prevede che vi siamo due incontri con i coniugi che intendono separarsi o divorziare: nel primo viene redatto e sottoscritto l'accordo e nel secondo viene redatto e sottoscritto l'atto di conferma dell'accordo stesso. Nel nostro comune è previsto inoltre un primo contatto informativo, su appuntamento (051/6928236) in cui viene fissata la data di sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio. Modalità di Attivazione: A domanda Come si richiede : CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO: - assenza di figli minori - assenza di figli maggiorenni incapaci - assenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave - assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, è invece possibile l'attribuzione concordata di un assegno di mantenimento. Con circolare n. 6/2015, il Ministero dell'interno ha precisato che l' indicazione relativa all'assenza di figli nelle condizioni di cui ai punti precedenti deve intendersi riferita ai figli comuni dei coniugi richiedenti. Spese a carico dell'utente: Euro 16 a titolo di diritto fisso Note: L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. N.B: La mancata comparizione all'ultimo incontro equivale a mancata conferma dell'accordo e quindi rende l'accordo privo di effetti giuridici. |
Provv finale | Servizi Certificazione e Comunicazione |
Richiesta informazioni | Servizi Certificazione e Comunicazione |
Termine | A seguito dell'entrata in vigore della L. 55/2015, che ha ridotto la durata del periodo di separazione necessario quale presupposto per la proposizione del divorzio, i termini sono di 12 mesi, ovvero di 6 mesi in caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Tali termini decorrono dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi la data per la firma dell'atto di conferma da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo. |
Silenzio-Assenso | 0 |
Pagamento | SI |
Responsabile inerzia | Filomena Iocca Telefono: 051.6928219 EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it |
Documenti | Nel giorno di sottoscrizione dell'accordo i coniugi dovranno: - essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile con un documento di identità valido - consegnare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ed eventuali altri documenti già in possesso dei coniugi come ad esempio: il verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice, il decreto di omologazione della separazione consensuale o la sentenza di separazione giudiziale, ecc. - corrispondere Euro 16 a titolo di diritto fisso |
Riferimenti Normativi | Decreto Legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014 |