Iscrizione nel registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) detto Testamento Biologico ai sensi della legge 219/2017
Nome | Descrizione |
---|---|
Ufficio | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe |
Responsabile | Natascia Tampieri EMail: urp@comune.budrio.bo.it |
Descrizione | Cos'è: La Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) definita anche testamento biologico, è l’espressione della volontà di una persona resa in condizioni di capacità mentale, a proposito delle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle stesse. Nel Comune di Budrio, nelle more di approvazione di una legge in materia, con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 28/07/2010, era già stato istituito un apposito Registro e le persone residenti hanno potuto depositare la proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l’Ufficio di Stato Civile. La recente legge n. 219 approvata il 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, all’art. 6, fa salve le dichiarazioni depositate in precedenza presso il Comune che pertanto rimangono valide, e detta le modalità per esprimere le DAT a decorrere dal 31. 01. 2018. La legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. L’art. 4 introduce la disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle loro scelte, possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità riguardanti: -accertamenti diagnostici -scelte terapeutiche (in generale) -singoli trattamenti sanitari (in particolare). La norma prevede che possono essere redatte per atto pubblico notarile, per scrittura privata autenticata dal notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza che provvede all’annotazione in apposito Registro. Come precisato dal Ministero dell’Interno: -l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dai cittadini residenti nel Comune recanti la firma autografa. L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti. - l’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna. Chi può richiederlo: Ogni persona residente nel comune di Budrio maggiorenne e capace di intendere e di volere . Tuttavia, il venir meno della condizione di residente, non comporta la cancellazione dal registro. La legge prevede che la persona interessata chiamata "disponente" indichi una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nell’eventualità che non sia più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne ed in grado di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire o attraverso la sottoscrizione della DAT, al momento della consegna all’Ufficiale di Stato Civile, oppure anche con atto successivo che sarà allegato alla DAT, sempre attraverso la compilazione della dichiarazione di accettazione con allegata fotocopia del documento di identità. Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno. La legge non vieta la possibilità di nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso il primo sia venuto meno. Modalità di Attivazione: A domanda Come si richiede : Per procedere al deposito della dichiarazione e all'iscrizione nell'apposito registro il disponente deve presentarsi di persona all'ufficio di Stato Civile con un documento d'identità valido e procedere personalmente alla consegna della DAT accompagnata dalla richiesta di iscrizione nel registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento – DAT. Il fiduciario, potrà scegliere se essere presente o rilasciare al dichiarante la dichiarazione di accettazione (modulo) con allegata copia di un valido documento di identità. All’atto della consegna l’Ufficiale dello Stato Civile fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data , firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente e allo stesso consegnata trattenendo l’originale. CONSERVAZIONE DELLE DAT: La DAT consegnata all’Ufficio, viene inserita in una busta debitamente sigillata e conservata, con le idonee misure di sicurezza, presso l’Ufficio comunale competente. Spese a carico dell'utente: Il servizio è totalmente gratuito. |
Provv finale | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe |
Richiesta informazioni | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe |
Termine | / |
Silenzio-Assenso | 0 |
Responsabile inerzia | Filomena Iocca Telefono: 051.6928219 EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it |
Documenti | Ricevuta di iscrizione nel registro delle DAT |
Riferimenti Normativi | Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”; Circolare del Ministero dell’ Interno 1/2018 “ Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Prime indicazioni operative” Note: VARIAZIONI E CANCELLAZIONI DAL REGISTRO: Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro. Il disponente può revocare o modificare in qualunque momento la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) recandosi presso l’ufficio comunale. L’incarico di fiduciario può essere revocato dal dichiarante in qualsiasi momento e con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario stesso potrà rinunciare alla nomina con atto scritto che dovrà essere comunicato al disponente a all’ufficio di stato civile. |