Iscrizione all'Albo dei Giudici popolari
Nome | Descrizione |
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Ufficio | Servizi Certificazione e Comunicazione |
Responsabile | Natascia Tampieri EMail: urp@comune.budrio.bo.it |
Descrizione | Cos'è: Gli albi dei Giudici Popolari presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise di Appello sono costituiti da due distinti elenchi formati da cittadini che, previa domanda e successiva iscrizione, possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati (magistrati) nella composizione della Corte d'Assise (giudizio di primo grado) e della Corte d'Assise di Appello (giudizio di secondo grado) in occasione dei processi. Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, che procede all'iscrizione dei cittadini che presentano domanda e risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non siano stati inclusi negli albi, possono presentare domanda di inclusione nei termini indicati nel manifesto che viene affisso in occasione di ogni aggiornamento. Chi può richiederlo: Possono fare domanda gli elettori del Comune in possesso dei requisiti: Per i Giudici Popolari di Corte di Assise: 1. Cittadinanza Italiana 2. Godimento dei diritti civili e politici 3. Buona condotta morale. 4. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni. 5. Diploma di scuola media inferiore. Per i Giudici Popolari di Corte di Assise D’Appello. Servono i requisiti previsti dai punti dall'1 al 4 più il diploma di scuola media di secondo grado (superiore). Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendente dallo Stato) in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Spese a carico dell'utente: Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento. Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive Note: La procedura di aggiornamento degli albi viene effettuata ogni due anni (anni dispari). Gli elenchi dei Giudici Popolari possono essere integrati dall'apposita Commissione comunale con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti. Chi è iscritto in un altro Comune e si trasferisce a BUDRIO viene iscritto d’ufficio senza necessità di presentare ulteriore domanda. In caso di trasferimento in altro Comune o di perdita dei requisiti la cancellazione avviene d’ufficio. |
Provv finale | Servizi Certificazione e Comunicazione |
Richiesta informazioni | Servizi Certificazione e Comunicazione |
Termine | / |
Silenzio-Assenso | 0 |
Pagamento | SI |
Responsabile inerzia | Filomena Iocca Telefono: 051.6928219 EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it |
Documenti | Domande in carta libera, indirizzate al Sindaco, da presentare all’ ufficio URP per il successivo inoltro all’Ufficio Elettorale, o fatte pervenire attraverso altri mezzi (posta, fax) con allegata fotocopia di un documento di identità, dal 1 APRILE al 31 LUGLIO di ogni anno dispari |
Riferimenti Normativi | Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989. L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni". L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise". |