Denuncia di nascita
Nome | Descrizione |
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Ufficio | Stato Civile |
Responsabile | Natascia Tampieri EMail: urp@comune.budrio.bo.it |
Descrizione | Cos'è: È la dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) che può essere fatta presso l’Ufficio di Stato Civile telefonando per un appuntamento da rendere entro 10 giorni dalla nascita presso il comune di residenza dei genitori. Si può rendere la dichiarazione anche nell'Ospedale dove è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita oppure nel Comune di nascita entro 10 giorni dalla nascita. Chi può richiederlo: · uno dei genitori, se legittimamente coniugati · entrambi se non legittimamente coniugati · il solo genitore che riconosce il figlio (avendo compiuto già il 16° anno: in caso contrario bisogna rivolgersi al Giudice Tutelare). Spese a carico dell'utente: Il servizio è totalmente gratuito Note: NOME: Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino. COGNOME: La Corte Costituzionale con sentenza n. 286/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. Quindi i genitori al momento della dichiarazione di nascita potranno rendere, di comune accordo, all’Ufficiale di Stato Civile la dichiarazione di volere attribuire al figlio il doppio cognome, paterno e materno. |
Provv finale | Stato Civile |
Richiesta informazioni | Stato Civile |
Termine | / |
Silenzio-Assenso | 0 |
Responsabile inerzia | Filomena Iocca Telefono: 051.6928219 EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it |
Documenti | - documento di identità valido del dichiarante - attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto. I genitori stranieri non titolari di carta di identità, possono presentare il passaporto o il permesso di soggiorno. Se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete. |
Riferimenti Normativi | Codice Civile art. 231 e segg. D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 2 legge 127 del 15 maggio 1997; Legge n. 218 del 31 maggio 1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art.16. Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 – Attribuzione cognome materno; Circolare Ministero dell’Interno n. 97/2017 – Attribuzione cognome materno. |