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Convivenze di fatto

Nome Descrizione
Ufficio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe
Responsabile Diego Baccilieri
EMail: segreteria@comune.budrio.bo.it
Descrizione Cos'è:
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, appartenenti allo stesso stato di famiglia.

Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina.

Diritti dei conviventi:
¦gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
¦in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
¦possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
¦in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
¦diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
¦rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
¦estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
¦diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
¦possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
¦in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
La convivenza di fatto viene registrata anagraficamente ed è certificabile.
In caso di stipula del contratto di convivenza l'Avvocato competente trasmette il contratto all'anagrafe di residenza della coppia, ai fini della registrazione e conservazione nell'archivio anagrafico.

Chi può richiederlo:
Tutti i cittadini residenti, in possesso dei requisiti

Modalità di Attivazione:
A domanda

Come si richiede :
Per informazioni è possibile contattare il Servizio URP/Anagrafe (0516928290).
La dichiarazione congiunta può essere resa davanti all'ufficiale di anagrafe., previo appuntamento.
Sono valide anche le seguenti modalità di trasmissione telematica:
- invio per PEC o e-mail semplice del modulo di dichiarazione firmato digitalmente da entrambi i conviventi, oppure della scansione del modulo cartaceo firmato da entrambi i richiedenti accompagnato dalla copia per immagine (scansione, file PDF) dei documenti di identità

Spese a carico dell'utente:
nessuna

Documenti da presentare:
nessuno
Provv finale URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe
Richiesta informazioni URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe
Termine La decorrenza è quella della dichiarazione di convivenza resa congiuntamente davanti all'ufficiale di anagrafe. La tempistica prevede controlli ed accertamenti successivi come il procedimento di residenza, da concludersi entro 45 gg. dalla domanda. In assenza di comunicazioni dell'ufficio competente, decorso tale termine vige il silenzio assenso.
Silenzio-Assenso 0
Responsabile inerzia Filomena Iocca
Telefono: 051.6928219
EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it
Riferimenti Normativi La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016
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