Certificati
Nome | Descrizione |
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Ufficio | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe |
Responsabile | Natascia Tampieri EMail: urp@comune.budrio.bo.it |
Descrizione | Cos'è: E possibile richiedere certificati ed estratti solo se da produrre a privati. Infatti, dal 1° gennaio 2012: - i cittadini non possono richiedere certificati da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi (Hera, Enel, Telecom, ecc.) ma devono usare l'autocertificazione o avvalersi dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'Amministrazione richiedente; - gli uffici pubblici possono rilasciare certificati esclusivamente se sono utilizzati nei rapporti tra privati; i certificati riportano, pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Modalità di Attivazione: A domanda Come si richiede : PER GLI ENTI PUBBLICI: Gli enti pubblici non possono richiedere certificati ma solo conferme dei dati anagrafici, inviando all'Ufficio Urp Anagrafe la richiesta mediante e-mail: demografici@comune.budrio.bo.it fax al numero: 051/6928285 o mediante PEC all'indirizzo: comune.budrio@cert.provincia.bo.it Spese a carico dell'utente: I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (€ 16,00), fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del DPR 642/1972. I certificati e gli estratti di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Note: PER I CITTADINI: è possibile "auto certificare" tutti i dati anagrafici e di stato civile, senza spese e senza formalità (non serve l'autenticazione della firma) sia verso gli enti Pubblici che verso soggetti privati quali: gestori di servizi pubblici, assicurazioni, notai, banche, Posteitaliane ecc. |
Provv finale | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe |
Richiesta informazioni | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico/Anagrafe |
Termine | / |
Silenzio-Assenso | 0 |
Pagamento | SI |
Responsabile inerzia | Filomena Iocca Telefono: 051.6928219 EMail: filomena.iocca@comune.budrio.bo.it |
Riferimenti Normativi | Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»; f) all'articolo 74, comma 2: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 2) e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)». OMISSIS |