Ravvedimento Operoso
Scheda del servizio
Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il "ravvedimento operoso". Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra.
Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il Contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il Contribuente deve comunicare all'Ufficio Tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
Dal 01/01/2020 per effetto della Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124), viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Pertanto nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta la sanzione si riduce:
- allo 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata;
- al 1,5% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata;
- al 1,67% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata;
- al 3,75% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza della rata ma comunque entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- al 4,29% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 365 giorni ma entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta;
- al 5,00% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta.
Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso in vigore per ogni esercizio.
Tassi di interesse annui:
2016: 0,2%
2017: 0,1%
2018: 0,3%
2019: 0,8%
2020: 0,05%
2021: 0,01%
Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il Contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il Contribuente deve comunicare all'Ufficio Tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
Dal 01/01/2020 per effetto della Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124), viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Pertanto nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta la sanzione si riduce:
- allo 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata;
- al 1,5% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata;
- al 1,67% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata;
- al 3,75% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza della rata ma comunque entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- al 4,29% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 365 giorni ma entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta;
- al 5,00% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta.
Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso in vigore per ogni esercizio.
Tassi di interesse annui:
2016: 0,2%
2017: 0,1%
2018: 0,3%
2019: 0,8%
2020: 0,05%
2021: 0,01%
2022: 1,25%
Per procedere al ravvedimento occorre prima effettuare il calcolo dell'imposta.
Per procedere al ravvedimento occorre prima effettuare il calcolo dell'imposta.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Settore Tributi | ||||||||||||
Responsabile | Luca Canattieri | ||||||||||||
Personale | Angela Di Gioia Luca Mandrelli |
||||||||||||
Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
Telefono | 051.6928242 051.6928271 |
||||||||||||
Fax | 051.808106 |
||||||||||||
tributi@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. Orario in vigore dal 19 settembre al 7 gennaio 2023 - Atto del Sindaco n. 17/2022. |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 20/06/2023 09:59:46