Certificato di esistenza in vita
Scheda del servizio
Descrizione
Il Certificato di Esistenza in Vita è il certificato che attesta l'esistenza in vita del richiedente. Viene rilasciato dall'Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall'autocertificazione.
Chi può richiederlo
L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
Il Certificato di Esistenza in Vita è il certificato che attesta l'esistenza in vita del richiedente. Viene rilasciato dall'Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall'autocertificazione.
Chi può richiederlo
L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato Validità
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.
Tempi Svolgimento Pratica
Rilascio immediato
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.
Tempi Svolgimento Pratica
Rilascio immediato
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
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Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
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Fax | 051 6928285 |
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urp@comune.budrio.bo.it |
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Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
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Modulistica
- Richiesta certificati anagrafici EDITABILE [.pdf 189,6 Kb - 16/04/2020 - 06/08/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 06/08/2020 13:15:36