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Matrimonio Civile

Scheda del servizio

PER INFORMAZIONI: demografici@comune.budrio.bo.it - tel. 0516928235 / 321 / 236

SI RIMANDA ALLE ALLEGATE "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" PER LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO.


Descrizione

É il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello statocivile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo
1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;

2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile;

Quando Richiederlo
In qualunque momento

Documenti da presentare
1) Documento d'identità valido;
2) Estratto di nascita
3) Il certificato contestuale di residenza, di cittadinanza e di stato libero;
4) Se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno è necessario il certificato di precedente residenza;

Altre Informazioni
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell'atto del precedente matrimonio, con l'annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;
3) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
4) I vedovi devono presentare la copia integrale dell'atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si è verificato il decesso;
5) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
6) Nell'atto di matrimonio viene registrato anche l'eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi;
7) Dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all'ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia;
8) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.



Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini

Documenti - Normativa

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 15/01/2024 22:14:52