23 febbraio 2023
L’assegno unico universale costituisce un supporto economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
Gli stranieri hanno diritto all’assegno unico?
Si, l’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani anche ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o un suo familiare, ai titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini extracomunitari in possesso di determinate tipologie di permesso di soggiorno:
Requisiti per i cittadini stranieri per ottenere l’assegno unico universale
Il cittadino straniero deve:
N.B. È possibile presentare domanda di assegno unico con un ISEE pari o sopra i 40mila€.
Può chiedere l’assegno unico anche chi non presenta l’ISEE.
Chi non può richiedere l’assegno unico
Gli stranieri hanno diritto all’assegno unico?
Si, l’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani anche ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o un suo familiare, ai titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini extracomunitari in possesso di determinate tipologie di permesso di soggiorno:
- con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- con un permesso unico di lavoro che consenta di svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- con il permesso di soggiorno per motivi di ricerca, il titolare deve autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- con permesso per motivi di lavoro autonomo;
- con il permesso per protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, apolidia);
- con la Carta blu UE;
- con il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a seguito di ricongiungimento familiare;
- con la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE o della carta di soggiorno permanente;
- con il permesso per motivi di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi;
- con il permesso stagionale di durata di almeno 6 mesi;
- con il permesso per assistenza minori (art. 31);
- con il permesso per protezione speciale;
- con il permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I).
Requisiti per i cittadini stranieri per ottenere l’assegno unico universale
Il cittadino straniero deve:
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi.
N.B. È possibile presentare domanda di assegno unico con un ISEE pari o sopra i 40mila€.
Può chiedere l’assegno unico anche chi non presenta l’ISEE.
Chi non può richiedere l’assegno unico
Non può richiedere l’assegno unico chi è in possesso delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
• attesa di occupazione;
• tirocinio e formazione professionale;
• motivi di studio;
• residenza elettiva;
• visite, affari o turismo.
Come fare domanda
La domanda di assegno unico deve essere presentata dal genitore una volta sola ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio se maggiorenne, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
La domanda può essere presentata:
• attesa di occupazione;
• tirocinio e formazione professionale;
• motivi di studio;
• residenza elettiva;
• visite, affari o turismo.
Come fare domanda
La domanda di assegno unico deve essere presentata dal genitore una volta sola ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio se maggiorenne, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato: http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6649/39171/
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
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Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
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Fax | 051 6928285 |
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urp@comune.budrio.bo.it |
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Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
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