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Coronavirus, nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020: coprifuoco alle 22, suddivisione in 3 zone

4 novembre 2020


Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, valido dal 6 novembre fino al 3 dicembre

Le misure prevedono il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutto il Paese e una suddivisione delle regioni italiane in 3 zone: di massima gravità (cosiddetta zona rossa), di elevata gravità (cosiddetta zona arancione) e misure valide su tutto il territorio nazionale (cosiddetta zona gialla) definite con frequenza almeno settimanale, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici dal Ministero della Salute che individua con un’ordinanza in quale fascia si collocano le diverse regioni.

Area gialla
: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione
: Puglia, Sicilia.
Area rossa
: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.



Nella zone gialle come su tutto il territorio nazionale si applicano disposizioni uniformi a partire dal 6 novembre:
> coprifuoco, dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

> Spostamenti, torna l'autodichiarazione per giustificare gli spostamenti tra le 22 e le 5.
> didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
> trasporto pubblico con capienza ridotta al 50%
> chiusi cinema, teatri chiusi
> sospesi i servizi di apertura al pubblico di istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali)
> centri commerciali chiusi nei fine settimana
> sale bingo, sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie chiuse
> i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
> sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni
> sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

Restano validi gli orari di apertura dalle 5 alle 18 per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie e la chiusura di palestre e piscine.
Rimangono valide anche le misure relative a obbligo di mascherina, distanziamento e divieto di feste private:
> Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all'aperto. È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
> Distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani restano invariate e prioritarie come misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio
> Divieto di feste private al chiuso o all'aperto Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza



Zone arancioni

• è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra comuni del territorio e tra regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio



Zone rosse

• è vietato ogni spostamento tra comuni, regioni nonché all'interno dello stesso comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
• le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza non solo per le superiori ma anche per gli studenti di seconda e terza media
• è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università
• Smart Working nella PA. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.


Nota a cura della Città Metropolitana di Bologna

Allegati

A cura di

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Settore Affari Generali
Responsabile Diego Baccilieri
Referente Natascia Tampieri
Personale Assunta Barattolo
Giacomo Minozzi
Alessandro Bressan
Susi Nutile
Roberto Totti
Elisa Calori
Indirizzo Piazza Filopanti, 11
Telefono 051.6928290 per appuntamento
800.215255 (Numero verde)
Fax 051 6928285
Email urp@comune.budrio.bo.it
Note Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì CHIUSO (per contatti: 0516928290 e mail: anagrafe@comune.budrio.bo.it)
Martedì 8:00-13:00 accesso libero
Mercoledì 8:00-13:00 accesso libero
Giovedì 13:00 – 17:00 su appuntamento
Venerdì 8:00-13:00 accesso libero
Sabato 8.30 alle 12 - su appuntamento (solo per residenti a Budrio), servizio sospeso nei mesi di luglio ed agosto

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